SCUOLA E PENSIONI: IL TRIBUNALE DI VELLETRI ACCOGLIE IL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. DI UNA DOCENTE PRECARIA ULTRA SESSANTASETTENNE

Ordinanza storica del Giudice del Lavoro: garantito il reinserimento nelle GPS per il raggiungimento dei 20 anni di contribuzione minima previdenziale. Disapplicato il limite dei 67 anni dell’Ordinanza Ministeriale.

VELLETRI, 30 settembre 2026 – Il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaella Falcione, ha accolto con ordinanza ex art. 700 c.p.c. il ricorso d’urgenza promosso da una docente di scuola dell’infanzia, rappresentata e difesa dall’Avv. Antimo Buonamano, contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

La vicenda riguarda una docente precaria che, al compimento del 67° anno di età e con un’anzianità contributiva effettiva di circa 16 anni e 2 mesi, si era vista precludere dal sistema informatico del Ministero la possibilità di presentare domanda di aggiornamento/permanenza nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026/2028, in applicazione dell’art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale 2026. Tale blocco avrebbe impedito all’insegnante di conseguire gli ulteriori anni di servizio necessari al raggiungimento della soglia minima dei 20 anni di contribuzione utili per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria.

Il Tribunale di Velletri ha riaffermato principi fondamentali a tutela dei lavoratori della scuola a tempo determinato:

  • Parità di trattamento tra ruolo e precariato: In applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) e dell’art. 517 del D.Lgs. 297/1994, al personale precario si applicano le medesime tutele previste per il personale di ruolo (art. 509 D.Lgs. 297/1994) in materia di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionistico.
  • Disapplicabilità dell’Ordinanza Ministeriale: Il Giudice ha disapplicato l’art. 6 dell’O.M. 2026 nella parte in cui fissa il limite di età dei 67 anni per la permanenza nelle GPS, senza consentire il completamento dei requisiti contributivi minimi.
  • Estensione fino a 71 anni: Richiamando la recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 125/2026) e le norme sull’adeguamento alle speranze di vita, il Tribunale ha sancito il diritto della docente a permanere nelle graduatorie fino al maturare dei 20 anni di contributi e comunque non oltre il compimento del 71° anno di età.

Riconosciuta anche la sussistenza del periculum in mora, giacché la mancata attribuzione degli incarichi avrebbe privato la docente della sua unica fonte di reddito e pregiudicato in modo irreversibile il diritto costitucionalmente protetto alla pensione di vecchiaia (art. 38 Cost.).

Per effetto dell’ordinanza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ordinato di reinserire immediatamente la docente nelle GPS della provincia di Roma per le classi di concorso di spettanza (scuola dell’infanzia e sostegno), al fine di consentirle la partecipazione alle procedure informatizzate di conferimento delle supplenze.

Avv. Antimo Buonamano

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